Sez. II
Art. 981
326 / 1156Comunicazioni matricolari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli 1677 e 1678 del codice sono effettuate dai comandanti dei centri di mobilitazione della Croce rossa italiana al presidente nazionale dell'Associazione mediante elenchi dai quali devono risultare anche i numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-981