Art. 981 · Comunicazioni matricolari
Sez. II

Art. 981

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Comunicazioni matricolari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli 1677 e 1678 del codice sono effettuate dai comandanti dei centri di mobilitazione della Croce rossa italiana al presidente nazionale dell'Associazione mediante elenchi dai quali devono risultare anche i numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-981