Titolo III
Art. 978
766 / 1156Nomina del personale di assistenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale di assistenza è nominato, a norma dell'articolo 1639, comma 2 del codice, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.
2. Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi si attengono alle disposizioni del codice e del presente regolamento, della cui osservanza è disciplinarmente responsabile l'ufficiale o il funzionario preposto, secondo quanto è stabilito dallo statuto dell'Associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-978