Titolo II
Art. 975
43 / 1156Corrispondenza dei gradi dei cappellani militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con i gradi degli ufficiali delle Forze armate è così determinata in ordine crescente:
a) cappellano addetto: tenente; sottotenente di vascello per la Marina militare;
b) cappellano capo: capitano; tenente di vascello per la Marina militare;
c) 1° cappellano capo: maggiore; capitano di corvetta per la Marina militare;
d) 2° cappellano capo: tenente colonnello; capitano di fregata per la Marina militare;
e) 3° cappellano capo: colonnello; capitano di vascello per la Marina militare.
2. La corrispondenza dell'ispettore, del vicario generale e dell'ordinario militare con i gradi degli ufficiali delle Forze armate è la seguente:
a) ispettore: generale di brigata; brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;
b) vicario generale: generale di divisione; maggiore generale per le Armi e i Corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;
c) ordinario militare: generale di corpo d'armata; tenente generale per le Armi e i Corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 7/8/2010, n. 183 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-975