Capo II
Art. 969
111 / 1156Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le scuole, gli istituti e gli enti delle Forze armate presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:
a) Istituto alti studi della Difesa;
b) Istituto superiore stato maggiore interforze;
c) Scuola di guerra;
d) Istituto di studi militari marittimi;
e) Istituto di scienze militari aeronautiche;
f) Istituto geografico militare;
g) Istituto idrografico della Marina;
h) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito;
i) Scuola ufficiali carabinieri;
l) accademie militari;
m) scuole militari;
n) scuole d'arma, di specialità e dei corpi logistici dell'Esercito italiano;
o) Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri;
p) scuole allievi marescialli e sottufficiali;
q) scuole di lingue estere;
r) scuole di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione;
s) Scuola interforze difesa NBC;
t) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica;
u) Legione allievi Carabinieri;
v) scuole di volo;
z) scuole per volontari;
aa) centri e campi di addestramento;
bb) direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze e altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.
2. Per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole militari vigono speciali disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-969