Art. 956 · Commissioni per l'accertamento dell'inidoneità tecnica
Capo IV

Art. 956

682 / 1156

Commissioni per l'accertamento dell'inidoneità tecnica

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le commissioni di cui all'articolo 1516, commi 1 e 3, del codice, hanno la stessa composizione di quelle previste al capo II del presente titolo e sono nominate con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-956