Art. 946 · Reclutamento degli orchestrali
Titolo XCapo I

Art. 946

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Reclutamento degli orchestrali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli orchestrali delle bande musicali sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che: a) hanno compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°; b) hanno conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o in uno strumento affine, come stabilito dall'articolo 1517, comma 5, del codice; c) hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possono conseguirlo entro l'anno in cui è bandito il concorso; d) sono in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nei rispettivi ruoli marescialli o ispettori. 2. Per gli orchestrali della rispettiva banda che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età. 3. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio. 4. Per gli allievi dei centri di addestramento musicale di cui all'articolo 1509 del codice si prescinde dai limiti di età.
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