Titolo X›Capo I
Art. 943
1096 / 1156Titoli, prove e procedure d'esame
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il candidato è valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.
2. Le prove d'esame sono stabilite come segue:
a) prove pratiche scritte e di direzione, per il Maestro direttore e per il Maestro vice direttore;
b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali;
c) prove pratiche di armonizzazione, correzione di partiture, catalogazione e organizzazione di una biblioteca musicale, per l'archivista;
d) prova teorica, per tutti i candidati.
3. I titoli incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) categoria I - titoli accademici:
1) diploma accademico di secondo livello, previsto dall', comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 10/100;
2) diploma accademico di primo livello, previsto dall', comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100;
b) categoria II - titoli didattici:
1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 5/100;
c) categoria III - titoli professionali:
1) attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità: fino a punti 15/100.
4. I bandi di concorso fissano anche le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nelle Forze armate da parte dei rispettivi centri di selezione e reclutamento il cui giudizio è definitivo.
5. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalità richiesta per la partecipazione al concorso.
6. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza alla rispettiva Forza armata. Nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, a parità di punteggio complessivo, fra gli appartenenti alla rispettiva Forza armata sono preferiti, nell'ordine:
a) gli allievi dei rispettivi centri di addestramento musicale;
b) il candidato che rivesta il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.
7. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti alla rispettiva Forza armata, si osservano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-943