Art. 941 terdecies
1151 / 1156Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite
In vigore dal 18 feb 2025
1. Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita:
a) nella forza potenziale di cui all', comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri;
b) nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza.
2. Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita è impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-terdecies