Art. 941 quater
1142 / 1156Albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
In vigore dal 18 feb 2025
1. L'iscrizione delle APCSM agli albi di cui all'articolo 1477, comma 1, del codice, ovvero ad entrambi gli albi per quelle che annoverano personale di una o più Forze armate e della Guardia di finanza, costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle attività sindacali e per la raccolta dei contributi sindacali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1477.
2. Gli albi di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti internet istituzionali dei rispettivi Ministeri, indicati all'articolo 1477, comma 1, del codice e riportano per ciascuna APCSM:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) codice fiscale;
d) generalità del rappresentante legale;
e) recapito presso cui ricevere le comunicazioni;
f) data di iscrizione e di eventuale cancellazione;
g) esito degli accertamenti di cui all'articolo 1477 del codice;
h) le Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare a cui appartengono i relativi iscritti secondo i rispettivi statuti. 3. La richiesta di iscrizione all'albo, riportante l'indicazione del recapito di posta elettronica certificata cui effettuare le comunicazioni relative al procedimento di iscrizione, è sottoscritta dal militare promotore cui è rimessa la rappresentanza dell'APCSM ed è trasmessa al Ministero competente, unitamente allo statuto e all'atto costitutivo, tramite posta elettronica certificata. Il deposito si intende effettuato alla data di invio della comunicazione tramite posta elettronica certificata. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i Ministeri competenti pubblicano sui rispettivi siti internet gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali trasmettere la richiesta di iscrizione all'albo.
4. Ai fini dell'iscrizione agli albi di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dall'articolo 1477, comma 2, del codice, le APCSM depositano presso il competente ufficio del Ministero di riferimento, con le modalità di cui al comma 3, lo statuto e l'atto costitutivo avente data certa, riportante le generalità dei militari promotori e la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza di ciascuno di essi nonché il nominativo del militare promotore cui è rimessa la rappresentanza dell'APCSM. Per le APCSM interforze il deposito è effettuato presso il Ministero della difesa e, se l'APCSM è riferita anche al personale della Guardia di finanza, anche presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta di iscrizione all'albo, i Ministeri competenti, anche avvalendosi delle amministrazioni militari di riferimento dell'APCSM, procedono all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.
6. All'esito del procedimento di cui al comma 5, il Ministero competente provvede:
a) in caso di esito positivo dell'accertamento, all'iscrizione dell'APCSM all'albo di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione formale alla medesima associazione, nonché alla Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e a NoiPA, in relazione alla raccolta dei contributi sindacali di cui all'articolo 1480-quater del codice. L'esercizio delle attività sindacali e la raccolta dei contributi sindacali sono consentiti a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione;
b) al rigetto della richiesta di iscrizione con provvedimento motivato, qualora permanga il contrasto delle previsioni statutarie con le disposizioni vigenti.
7. Il Ministero competente, ovvero il Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, anche avvalendosi delle amministrazioni militari cui è riferita l'APCSM, ove ne sussista la rilevata necessità e comunque almeno ogni tre anni, effettua i controlli previsti dall'articolo 1477, commi 2 e 4, del codice relativi al rispetto delle prescrizioni e alla permanenza dei requisiti previsti dal libro quarto, titolo IX, capo III, del codice, dandone comunicazione all'APCSM interessata. I controlli di cui al presente comma si concludono con l'emanazione di un provvedimento finale attraverso il quale il Ministero, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate, comunica all'APCSM, alternativamente, l'esito positivo del controllo o l'accertamento di violazioni di legge ovvero della perdita dei requisiti prescritti, con conseguente:
a) intimazione all'associazione a far cessare la violazione rilevata ovvero a ripristinare i requisiti prescritti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
b) cancellazione dall'albo di cui al comma 1, in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, ovvero di mancata ottemperanza all'intimazione di cui alla lettera a).
8. Il provvedimento di cancellazione dall'albo di un'APCSM rappresentativa adottato ai sensi del comma 7, lettera b), è tempestivamente comunicato dal Ministero competente anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire la tempestiva ripartizione delle prerogative sindacali fra le altre associazioni rappresentative.
9. Le comunicazioni di cui all'articolo 1477, comma 4, del codice avvengono con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-quater