Sez. X
Art. 941
1074 / 1156Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le associazioni di cui all', sono le seguenti:
a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia;
b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;
c) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;
d) Associazione italiana ciechi di guerra;
e) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare;
f) Associazione nazionale combattenti e reduci;
g) Associazione nazionale volontari di guerra;
h) Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate;
i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;
l) Associazione nazionale partigiani d'Italia;
m) Federazione italiana volontari della libertà;
n) Federazione italiana associazioni partigiane;
o) Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;
p) Federazione italiana dei combattenti alleati;
q) Associazione nazionale ex internati;
r) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti per la libertà della Patria;
t) Associazione italiana combattenti interalleati;
u) Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna;
v) Unione nazionale italiana reduci di Russia;
z) Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma;
aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
bb) Associazione nazionale del fante;
cc) Associazione nazionale marinai d'Italia;
dd) Associazione Arma Aeronautica;
ee) Associazione nazionale carabinieri;
ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia;
gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna;
hh) Associazione nazionale bersaglieri;
ii) Associazione nazionale alpini;
ll) Associazione nazionale carristi d'Italia;
mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
nn) Associazione lagunari truppe anfibie;
oo) Associazione nazionale arma di cavalleria;
pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia;
qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia;
rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;
ss) Associazione nazionale autieri d'Italia;
tt) Associazione nazionale commissariato militare;
uu) Associazione nazionale amministrazione militare;
vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano;
zz) Associazione nazionale cappellani militari d'Italia;
aaa) Associazione nazionale sanità militare italiana;
bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo;
ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo;
ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica;
eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia;
fff) Unione nazionale sottufficiali italiani;
ggg) Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati;
hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati di Medaglia d'oro mauriziana;
iii) Società di mutuo soccorso alpini in congedo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941