Art. 91 · Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa
Capo VSez. I

Art. 91

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Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa

In vigore dal 24 lug 2024
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-91