Capo V›Sez. I
Art. 90
699 / 1156Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni:
a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorità militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;
b) rappresenta, in conformità alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;
c) partecipa, in conformità alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonché alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;
d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa ovvero addestrativa delegando ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la gestione di quelli di loro diretto interesse;
e) impartisce alle Forze armate e agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;
f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorità della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;
g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-90