Art. 887 · Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio
Sez. IV

Art. 887

Abrogato601 / 1156

Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio

In vigore dal 17 ott 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-887