Sez. XII
Art. 866
1083 / 1156Norme applicabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai distintivi d'onore previsti dalla presente sezione sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del titolo VIII del capo V della sezione II del codice e nella sezione III del presente capo III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-866