Sez. XI
Art. 861
1077 / 1156Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra è conforme al modello depositato negli archivi di Stato.
2. Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1 gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati e assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nel comma 2, prestando servizio presso gli eserciti alleati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-861