Art. 841 · Presupposti
Sez. VII

Art. 841

905 / 1156

Presupposti

In vigore dal 9 ott 2010
1. La «Medaglia militare al merito di lungo comando» è conferita agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto: a) medaglia d'oro: 20 anni; b) medaglia d'argento: 15 anni; c) medaglia di bronzo: 10 anni. 2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. 3. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, è soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto ed è calcolato con le norme di cui all' decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-841