Capo IV
Art. 84
663 / 1156Comitato consultivo sui progetti di contratto
In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, è presieduto dal Segretario generale della difesa, ed è composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, dal Vice direttore nazionale degli armamenti, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.
2. Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di volta in volta interessati e, in qualità di relatori, i direttori generali competenti.
3. I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato è presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa. 4. Il parere del comitato è richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell' del codice.
5. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruità e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
6. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti è disciplinata dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-84