Sez. V
Art. 837
649 / 1156Concessione ripetuta
In vigore dal 28 apr 2012
1. La concessione della croce al merito di guerra può essere ripetuta se il decorato acquista nuovi titoli di benemerenza.
2. Non si può mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni.
3. Le concessioni sono sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra, apponendo sul relativo nastro o nastrino una stella d'argento per le concessioni successive.
4. Nei brevetti che si riferiscono a concessioni successive deve sempre risultare il numero progressivo di queste.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-837