Art. 832 · Consegna delle ricompense
Sez. IV

Art. 832

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Consegna delle ricompense

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui sono attribuite in proprietà ai sensi dell'articolo 1449 del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorità designata dal Ministro della difesa. 2. Per la Marina militare nelle località che non sono sedi di comando in capo di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, le ricompense sono consegnate dai comandanti di porto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-832