Sez. III
Art. 821
504 / 1156Cessazione della incapacità per riabilitazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La incapacità a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'articolo 1425, comma 2, del codice, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione.
2. Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-821