Art. 814 · Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute
Sez. III

Art. 814

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Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute

In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengono la riabilitazione, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 2. Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato. 3. Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalità previste per le concessioni normali, senza il preventivo parere della Commissione consultiva, e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.
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