Sez. III
Art. 814
497 / 1156Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute
In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengono la riabilitazione, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.
2. Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato.
3. Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalità previste per le concessioni normali, senza il preventivo parere della Commissione consultiva, e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-814