Art. 812 · Abbreviazione della durata della sospensione
Sez. III

Art. 812

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Abbreviazione della durata della sospensione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra è abbreviata, gli interessati possono ottenere l'abbreviazione della durata della sospensione; a tal fine essi devono indirizzare domanda ai competenti ministeri indicati nell', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-812