Art. 811 · Effetti della sospensione
Sez. III

Art. 811

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Effetti della sospensione

In vigore dal 9 ott 2010
1. La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa è inflitta. 2. I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorità periferiche per essere restituiti al termine della sospensione. 3. Anche nel caso della sospensione è ammessa la riversibilità dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalità indicate nell'articolo 1927 del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-811