Sez. III
Art. 811
494 / 1156Effetti della sospensione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa è inflitta.
2. I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorità periferiche per essere restituiti al termine della sospensione.
3. Anche nel caso della sospensione è ammessa la riversibilità dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalità indicate nell'articolo 1927 del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-811