Sez. III
Art. 801
484 / 1156Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. Quando si tratta di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il ministero competente verifica se essa è stata riconosciuta e se importa, per le disposizioni della legge italiana, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana, i ministeri competenti hanno facoltà di segnalarle al Ministro della giustizia per l'esame del loro eventuale riconoscimento.
3. I ministeri competenti nel promuovere il parere della commissione consultiva, le inviano, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-801