Sez. III
Art. 798
481 / 1156Segnalazione dei casi di incapacità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità competenti a formulare proposte di medaglie e di croce al valor militare, e di distinzioni onorifiche di guerra, devono astenersi dal farlo, se l'interessato risulta condannato alle pene previste dall'articolo 1425 del codice.
2. Danno tuttavia notizia dei singoli casi ai ministeri competenti, rimettendo copia della sentenza di condanna, insieme con un particolareggiato rapporto concernente l'atto di valore compiuto, oppure con la documentazione atta a comprovare il titolo per la distinzione onorifica di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-798