Art. 797 · Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate
Sez. III

Art. 797

480 / 1156

Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del ministro competente, relativamente a ex-militari o a persone che non hanno mai appartenuto alle Forze armate, sono fatte sempre direttamente al ministero che ha dato luogo alla concessione delle decorazioni e distinzioni, con le modalità della presente sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-797