Sez. III
Art. 792
475 / 1156Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità diplomatiche o consolari trasmettono ai competenti ministeri, per il tramite di quello degli affari esteri, le copie delle sentenze, pronunciate all'estero da giudici stranieri e divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra.
2. Dette autorità, prima di trasmettere tali copie, possono invitare gli interessati, se lo ritengono opportuno, ad addurre le loro eventuali giustificazioni; tali giustificazioni, se fatte, sono riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione della copia di sentenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-792