Art. 791 · Segnalazione dei casi di condanne penali
Sez. III

Art. 791

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Segnalazione dei casi di condanne penali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli enti militari periferici che ricevono o acquisiscono copie di sentenze di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di dipendenti militari in servizio o di militari in congedo, in forza agli stessi ai fini matricolari, devono verificare se i militari stessi risultano insigniti di medaglie o di croce al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'. 2. In caso affermativo, le dette autorità rimettono copia integrale di ciascuna sentenza, entro il termine di 20 giorni, al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, di seguito definiti ministeri competenti, insieme con una copia della documentazione personale. 3. Le sentenze di condanna di cui al comma 2 sono trasmesse in copia al ministero competente, dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia. 4. Devono anche essere inviate al ministero competente le copie delle sentenze di condanna per le quali: a) è intervenuta la estinzione della pena per decorso del tempo; b) è stata concessa la sospensione condizionale della pena; c) è intervenuto provvedimento di amnistia, indulto o grazia; d) il giudice ha ordinato che non ne è fatta menzione nel certificato del casellario; e) cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
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