Sez. III
Art. 787
470 / 1156Sentenze penali straniere
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1425 del codice può essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana a termini degli e seguenti del codice di procedura penale.
2. Se, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, è rinnovato il giudizio in Italia a termini dell' del codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti è quella italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-787