Capo III›Sez. I
Art. 773
403 / 1156Onori militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito, il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
a) gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
b) gli ufficiali superiori, se commendatore;
c) gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-773