Art. 773 · Onori militari
Capo IIISez. I

Art. 773

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Onori militari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito, il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per: a) gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale; b) gli ufficiali superiori, se commendatore; c) gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-773