Art. 762 · Personale civile
Sez. IV

Art. 762

588 / 1156

Personale civile

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale civile, destinato sulle navi della Marina militare ai sensi delle norme vigenti in materia, si attiene alle norme di convivenza generale che regolano la vita di bordo svolgendo, in relazione alle mansioni previste dalla qualifica di appartenenza, il proprio compito con senso del dovere e della responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-762