Art. 757 · Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale
Sez. IV

Art. 757

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Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comandante di reparto navale: a) dipende direttamente dall'autorità gerarchica sovraordinata; b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale della forza navale dipendente e il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite; c) è responsabile dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti, concorre alla definizione dei programmi annuali e, se necessario o richiesto, emana le corrispondenti direttive integrative; esercita il controllo dell'attività svolta; d) effettua direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi; e) riferisce all'autorità sovraordinata, con la prescritta periodicità, e se si verificano eventi significativi, sull'efficienza delle forze in merito alle avarie verificatesi e ai risultati raggiunti nelle esercitazioni; f) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di indirizzo nella preparazione delle forze, lasciando a ciascun comandante subordinato i necessari margini di autonomia.
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