Sez. IV
Art. 757
583 / 1156Responsabilità e compiti del comandante di reparto navale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comandante di reparto navale:
a) dipende direttamente dall'autorità gerarchica sovraordinata;
b) all'atto dell'assunzione del comando riceve dal predecessore tutte le informazioni riflettenti l'organizzazione generale della forza navale dipendente e il grado di efficienza delle navi che la compongono, nonché tutte le disposizioni e le norme di massima impartite;
c) è responsabile dell'addestramento e dell'efficienza bellica delle forze dipendenti, concorre alla definizione dei programmi annuali e, se necessario o richiesto, emana le corrispondenti direttive integrative; esercita il controllo dell'attività svolta;
d) effettua direttamente, o mediante delega, controlli ispettivi per raccogliere gli elementi di valutazione circa il grado di efficienza operativa delle singole navi;
e) riferisce all'autorità sovraordinata, con la prescritta periodicità, e se si verificano eventi significativi, sull'efficienza delle forze in merito alle avarie verificatesi e ai risultati raggiunti nelle esercitazioni;
f) emana le disposizioni e le direttive particolari che assicurano unità di indirizzo nella preparazione delle forze, lasciando a ciascun comandante subordinato i necessari margini di autonomia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-757