Art. 754 · Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale
Sez. IV

Art. 754

580 / 1156

Autorità preposta all'organizzazione dello strumento navale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Capo di stato maggiore della Marina militare stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo e incursori «Teseo Tesei». 3. Due o più navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale». 4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonché il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilità di comando sono contenute nell'apposita disciplina di Forza armata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-754