Art. 752 · Navi da guerra e unità navali
Sez. IV

Art. 752

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Navi da guerra e unità navali

In vigore dal 9 ott 2010
1. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato. 2. Le disposizioni contenute nella presente sezione stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare. 3. Nella presente sezione per unità navale si intende la nave secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-752