Art. 751 · Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore
Sez. III

Art. 751

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Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore

In vigore dal 17 ott 2024
1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: 1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (); 2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (); 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (); 4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (); 5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio () e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (); 6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio ( e articolo 1472 del codice); 7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (); 8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (); 9) comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice); 10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice); 11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale non consentite ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice); 12) svolgimento di attività sindacale non consentita ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare (articolo 2042 del codice); 13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o sono in uniforme (articolo 1470 del codice), con esclusione delle riunioni di cui all'articolo 1480-bis del codice nei limiti consentiti; 13-bis) realizzazione o diffusione di documentazione audiovisiva dell'attività svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione con modalità tali da compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o delle attività operative svolte al loro interno, ovvero comunicazione all'esterno, senza il consenso dell'interessato, di dati personali dei partecipanti; 14) violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (articolo 1349 del codice); 15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d'istituto (); 16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (); 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (); 18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (); 19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (); 20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (); 21) omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (); 22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (); 23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (); 24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (); 25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (); 26) abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (); 27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (); 28) comportamento particolarmente violento fra militari (); 29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (); 30) trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla località di servizio (articoli 1469 del codice e 744); 31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (); 32) reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice); 33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (); 34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (); 35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (); 36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza ( del codice e 1366 del codice); 37) detenzione e uso in luoghi militari - se ne è fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (); 38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (); 39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (); 40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio, o violativi dell'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'); 41) inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1358, 1361 e 1362 del codice); 42) comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (articolo 1370, comma 3, del codice); 43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice); 44) comportamenti intesi a discriminazione politica (articolo 1483 del codice); 45) trattazione presso le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di materie non consentite dall'articolo 1476-ter, comma 3, del codice, e, in relazione alle medesime materie, invio o rilascio di comunicazioni o dichiarazioni alla stampa, a organi di informazione o ad altre piattaforme di divulgazione di massa; 46) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 47) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 48) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 49) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 50) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 51) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 52) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 52-bis) svolgimento di attività professionale a carattere sindacale in violazione delle prescrizioni del libro quarto, titolo IX, capo III, del codice; 52-ter) assunzione di cariche elettive in associazioni professionali a carattere sindacale tra militari in presenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice; 53) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 54) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140; 55) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140. b) i comportamenti indicati dall'articolo 1362, comma 7, del codice. 2. Anche se non è espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'Amministrazione. 3. I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato. 4. Quando lo stesso comportamento può dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-751