Art. 75 · Organi della Cassa di previdenza
Sez. V

Art. 75

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Organi della Cassa di previdenza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono organi della cassa: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori. 2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all', comma 2, lettera b), prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-75