Sez. V
Art. 75
618 / 1156Organi della Cassa di previdenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono organi della cassa:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all', comma 2, lettera b), prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-75