Sez. II
Art. 727
301 / 1156Emanazione di ordini
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve.
2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate.
3. Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-727