Art. 723 · Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari
Titolo VIIICapo ISez. I

Art. 723

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Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che può, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari. 2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa può disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l'asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che può nuocere al singolo o alla comunità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-723