Art. 713 · Doveri attinenti al grado
Titolo VIIICapo ISez. I

Art. 713

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Doveri attinenti al grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-713