Titolo VII›Capo I
Art. 709
1036 / 1156Tendenza di carriera
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.
2. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all' del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-709