Sez. II
Art. 699
298 / 1156Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici
In vigore dal 24 lug 2024
1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorità competente riveste grado superiore a generale di brigata o corrispondente o qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente.
2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente o di un'autorità civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa o la Direzione nazionale degli armamenti.
4. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.
5. Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore è il Capo di Gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.
6. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
7. I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.
8. Per il personale di cui ai commi 6 e 7, non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, di cui ai commi 6 e 7, non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto ai fini disciplinari.
9. Per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, compatibilmente con la diversa posizione di stato.
10. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o del Direttore nazionale degli armamenti o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi dall'1 al 9.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-699