Capo II›Sez. I
Art. 693
162 / 1156Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il compilatore, prima di esprimere il giudizio, chiede elementi di informazione o la prevista documentazione internazionale all'autorità dalla quale il giudicando dipende nei seguenti casi:
a) frequenza di corsi d'istruzione di durata inferiore a 60 giorni;
b) servizio prestato alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati;
c) servizio prestato presso autorità non appartenenti a enti del Ministero della difesa, salvo quanto previsto dall', comma 3;
d) contemporaneo assolvimento di un secondo incarico alle dipendenze di autorità militare diversa;
e) partecipazione a operazioni ovvero esercitazioni per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
f) per i militari dell'Arma dei carabinieri, impiego nei servizi di polizia militare da parte dell'autorità con la quale hanno dirette relazioni in linea tecnico-funzionale;
g) dipendenza in linea tecnica diretta:
1) da un ufficiale dello stesso corpo, per l'Esercito italiano;
2) da un ufficiale dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina militare;
3) da un ufficiale delle specialità del ruolo tecnico-logistico per l'Arma dei carabinieri.
2. Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello «D», sono riferiti a tutte le qualità del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).
3. Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-693