Capo II›Sez. I
Art. 688
157 / 1156Finalità della documentazione caratteristica
In vigore dal 9 ott 2010
1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.
2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente.
3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento.
4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare, degli dello stesso decreto legislativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-688