Capo III
Art. 681
382 / 1156Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi
In vigore dal 9 ott 2010
1. I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell', comma 1, del codice, e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti:
a) padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone marittimo di prima classe per la pesca, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente;
2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;
3) è stato superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente;
2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse;
c) marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente in servizio permanente o volontario;
2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando;
d) capo barca per il traffico nello Stato, se sono stati compiuti trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
e) meccanico navale di prima classe specializzato, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o corrispondente in servizio permanente;
2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse; l'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;
f) meccanico navale di prima classe, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o corrispondente in servizio permanente;
2) sono stati compiuti 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;
g) meccanico navale di seconda classe per motonavi, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore o corrispondente;
2) sono stati compiuti tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse;
h) motorista abilitato, se sono stati compiuti almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.
2. I titoli professionali marittimi che possono essere conseguiti dal personale militare, ai sensi dell', comma 2, del codice e i relativi requisiti, maturati durante la prestazione del servizio, sono i seguenti:
a) meccanico navale di prima classe, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;
2) sono stati compiuti quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse; l'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;
b) meccanico navale di seconda classe per motonavi, se congiuntamente:
1) è stato raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;
2) si è stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-681