Titolo V›Capo I
Art. 677
866 / 1156Non accoglimento delle domande
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se la domanda di reintegrazione nel grado non è accolta, non può esserne presentata una nuova, se non nei casi di cui agli , comma 2, 872, comma 3, e 873, comma 2, del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-677