Titolo V›Capo I
Art. 676
865 / 1156Riammissione in servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. La riammissione in servizio può essere disposta, nei soli casi previsti dal codice, in seguito a domanda dell'interessato, da presentarsi unitamente a quella di reintegrazione nel grado, su decisione del Ministro competente e soltanto con lo stesso decreto di reintegrazione. L'eventuale eccedenza che per effetto della riammissione stessa si determina nell'organico relativo al grado rivestito dall'interessato è riassorbita al verificarsi della prima corrispondente vacanza.
2. Il provvedimento di riammissione ha effetto dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-676