Art. 673 · Comunicazioni
Titolo VCapo I

Art. 673

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Comunicazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le conclusioni del Procuratore generale militare della Repubblica e il parere della Corte militare d'appello non sono notificati all'interessato. 2. Il parere è comunicato, in copia, dal Procuratore generale militare della Repubblica soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti. 3. Il parere è definitivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-673