Capo III
Art. 664
378 / 1156Graduatorie finali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi è formata, tra gli allievi che hanno conseguito la promozione scolastica e l'idoneità nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici e al voto conseguito nell'attitudine militare.
2. La graduatoria di merito è formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.
3. Gli allievi che hanno contratto uno o più debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, sono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.
4. La graduatoria di merito è formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline e il voto di attitudine militare espressi in decimi.
5. Nella graduatoria finale, a parità di punteggio complessivo, è data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare più elevata. A parità anche di questo, è data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianità nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione alla classe superiore.
6. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi della prima classe vincitori del concorso o dopo gli allievi della seconda o terza classe promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianità che avevano in precedenza.
7. Al termine di ciascun quadrimestre e al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche e attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della scuola.
8. Gli allievi che hanno conseguito il diploma di maturità classica o scientifica presso la scuola e che partecipino al concorso per l'accesso alle rispettive accademie militari hanno preferenza in graduatoria, a parità di merito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-664