Art. 660 · Dimissioni dal corso
Sez. VIII

Art. 660

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Dimissioni dal corso

In vigore dal 9 ott 2010
1. È dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore rimasto assente per più di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica. 2. L'ufficiale dimesso è ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-660