Sez. VII
Art. 652
902 / 1156Rinvii
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di carattere privato o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, non possono frequentare il corso di stato maggiore al quale sono assegnati, ovvero, per gli stessi motivi, devono assentarsene per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata prevista, sono rinviati a un corso successivo.
2. Gli ufficiali frequentatori che, per i motivi indicati nel comma 1, non possono sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati a una sessione di recupero, da fissarsi dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-652